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Comunicato – 15 Marzo 2017

Lettera ad Errani

Dalla lettura della bozza dell’ordinanza “MISURE PER IL RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E LA RICOSTRUZIONE ….” in via di pubblicazione, è emersa la necessità di un chiarimento sui seguenti punti:

ART. 5 Comma 11

Non si comprende, relativamente gli edifici rientranti nei livelli operativi L1 ed L2 la previsione della possibilità di demolizione e ricostruzioni in altra area mentre, relativamente gli edifici con livelli operativi L3 il comma 2 dell’art. 4 prevede che “La ricostruzione dell’edificio deve comunque avvenire sullo stesso sito …”. Di fatto gli edifici più danneggiati dovrebbero essere ricostruiti/riparati sul sito attuale mentre quelli con danni lievi o minori possono essere trasferiti in altro sito.

ART 8 Comma 1

La data di presentazione della domanda di ammissione a contributo, prevista “ … entro il 31.12.2017..” appare quantomeno irrealistica dato che ad oggi:

  1. Non sono noti i criteri da porre a base della ricostruzione (Vd. Art. 5.1 D.L. 169);
  2. Le Regioni non hanno ancora proceduto alla perimetrazione dei centri storici (Vd. Art. 5.1.e D.L. 169);
  3. Gli Uffici Speciali non hanno provveduto alla predisposizione dei nuovi strumenti urbanistici nel rispetto dei criteri fissati dal Commissari0 (Vd. Art. 11.1 D.L. 169), strumenti novativi dei preesistenti che dovranno essere adottai dai Comuni (Vd. Art. 11.4 ed 11.5 del D.L. 169) acquisito il parere vincolante della Conferenza permanente (Vd. Art. 16.3.a);
  4. Non è ancora intervenuta l’Ordinanza di cui all’art. 6 c. 13 del D.L. con la quale il Commissario stabilisce la documentazione minima da porre a base delle procedure concorrenziali per la scelta dell’operatore economico;

Pertanto la scadenza del 31.12.2017 dovrà essere rivista e rinviata con congruo termine alla conclusione dell’iter di cui ai punti a), b), c) e d).

Art 12 comma 1

Pprevede che “I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo …”  pena revoca del contributo stesso (Vd, successivo comma 5). Il termine previsto non tiene conto delle dimensioni dei lavori, non pare congruo assegnare lo stesso termine per un lavoro di modesto importo che per uno di importo notevole.  Sarebbe opportuno stabilire termini diversi a seconda del livello dimensionale dei lavori oggetto dell’affidamento.

Art. 15 comma 1

Nei centri storici e nei nuclei urbani … i Comuni possono, in anticipo rispetto la redazione dei piani attuativi di cui all’art. 11 comma 1 del D.L., individuare quelli da recuperare con intervento unitario ai sensi dell’art. 8 comma 8 dello stesso D.L. .

Premesso che per i Comuni si tratta di una facoltà e non di un obbligo, da esercitarsi entro il 15.06.2017, cosa succede se, successivamente gli atti adottai dai Comuni ai sensi del presente comma, in sede degli studi propedeutici la redazione dei nuovi piani urbanistici emerga che i siti interessati non risultassero idonei alla ricostruzione.

Pur comprendendo lo spirito teso alla accelerazione delle procedure di ricostruzione, sarebbe opportuno che tale facoltà dei comuni sia esercitabile solo dopo la definizione di nuovi piani urbanistici al fine di evitare preliminarmente situazioni critiche.

Art. 21 comma 3

Per gli edifici ubicati in zone ove non è più possibile procedere alla ricostruzione, il Vice Commissario PUO’ autorizzare la ricostruzione in altre aree …. – fermo restando che le nuove aree individuate dal proprietario siano in possesso di tutti i requisiti richiesti, si chiede che l’autorizzazione sia un atto dovuto e non una facoltà.

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Inoltre si chiede la modifica dei costi parametrici di cui alla Tabella 6 adeguandoli a quelli previsti nell’Ordinanza relativa al sisma Emilia Romagna, in quanto quelli oggi previsti per il sisma centro Italia risultano particolarmente, ed ingiustificatamente, penalizzanti rispetto a quest’ultimi.

Nella tabella che segue si confrontano i costi parametrici previsti nella presente bozza per il sisma Centro Italia di ordinanza con quelli previsti ed attuati in Emilia Romagna.

 

Costi parametrici riferiti ai livelli operativi della Tabella 5 –  (costo per mq)
  Livello L0 Livello L1 Livello L2 Livello L3
  CI ER CI ER CI ER CI ER
Fino 120 mq. 370 800 900 1000 1150 1250 1350 1450
Da 120 a 200 mq. 222 650 540 800 700 1000 800 1200
Oltre i 200 mq. 111 550 270 700 360 850 430 1000

 

Con incomprensibili riduzioni di costo variabili tra il 7,40% relativamente il Livello L3 sino a 120 mq e l’80% circa riguardo il Livello L0 oltre 200 mq.

I costi relativi alla ricostruzione Emilia Romagna sono stati desunti da articoli di stampa.

In attesa di risposta si inviano distinti saluti.

Il presidente del Comitato Radici Accumolesi

 Renzo Colucci

Comunicato – 08 Marzo 2017

COMITATO RADICI ACCUMOLESI

RICHIESTE DI MODIFICHE AL TESTO DEL D.L. 18972016

CONVERTITO CON LA L. 229/2016

Il Decreto legge 189/2016, convertito con Legge 229/2016, prevede relativamente le attività propedeutiche l’avvio del processo di ricostruzione del patrimonio edilizio privato, l’implementazione di una sequenza di atti amministrativi (ordinanze, ecc.) nonché la creazione organismi di gestione e di controllo.

Per alcuni di questi atti fondamentali il decreto non stabilisce termini per la loro adozione con il rischio concreto di rendere indeterminato il percorso, già di per se complesso, delle ricostruzione privata.

Pertanto, in sede di conversione del D.L. n. 3/2017, si chiede che vengano individuati tali termini al fine di rendere certo, pur con le approssimazioni del caso, il cronoprogramma delle attività, con la modifica degli articoli di seguito individuati:

Art. 5 comma 1:

Sarebbe opportuno individuare il termine per l’adozione, da parte del Commissario, dell’Ordinanza con la quale si definiscono i criteri di indirizzo per la nuova pianificazione urbanistica di competenza degli Uffici Speciali per la ricostruzione. Si tratta di un atto di fondamentale importanza in quanto rappresenta, di fatto, del provvedimento che avvia il processo della ricostruzione.

Art. 6 comma 7:

Il comma 7 dell’Art. 6 prevede che il Commissario, con apposta ordinanza individui una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi ecc … ed i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezziario unico.

Tenuto conto che il prezziario interregionale risulta già pubblicato e considerata l’importanza fondamentale di tale documento, si chiede che venga fissato un termine certo per l’adozione del provvedimento.

Art. 6 comma 13:

Non risulta definito il termine per l’adozione dell’Ordinanza commissariale con la quale vengono definite le procedure da seguire, da parte dei proprietari privati, per l-individuazine dell’operatore economico cui affidare i lavori di ricostruzione.

Art. 11 commi 4 e 5:

Stabilire un termine, in capo ai Comuni per l’adozione, con atto consigliare, degli strumenti urbanistici predisposti dall’Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Art. 11 comma 9:

Considerata la potenziale complessità delle procedure per la costituzione, da parte dei proprietari privati, dei Consorzi obbligatori, sarebbe opportuno elevare il termine previsto da TRENTA a SESSANTA giorni.

Art. 12 comma 6:

Con Ordinanza Commissariale vengono definiti le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di ammissione a contributo, i termini per l’istruttoria svolta dagli uffici speciali, i termini per il rilascio da parte dei Comuni del titolo edilizio nonché i termini per l’istruttoria per l’emissione, da parte dei Vice commissari, dei decreti di ammissione a contributo.

Si tratta di un atto anch’esso di fondamentale importanza in quanto detta le modalità ed i termini per le procedure di accesso al contributo, il testo del Decreto non fissa un termine per la sua adozione e si ritiene quantomeno opportuno che essa intervenga prima della definizione dei nuovi piani urbanistici.

INOLTRE, RELATIVAMENTE IL D.L. N. 3 DEL 9 FEBBRAIO 2017.

Art. 4 – Adeguamento termini per la richiesta di contributi.

Tenuto conto del mutato quadro generale di intervento sia dal punto di vista geografico che per gli ulteriori danni causati dal persistente sciame sismico e le difficoltà emerse a seguite di ciò per l’effettuazione e/o reiterazione delle verifiche di agibilità (Schede AeDES o FAST) da parte dei tecnici incaricati, si chiede che il termine previsto per la comunicazione di avvio dei lavori, entro e non oltre il 31 luglio 2017, venga spostato al 31 dicembre 2017.

Art 10 – Sostegno alle fasce deboli della popolazione.

Al comma 2 dell’art. 10, in sede di individuazione dei requisiti che i soggetti richiedenti debbono possedere per l’accesso al sostegno, alla lettera a) è prevista la residenza e stabile dimora da almeno 2 anni. Pur comprendendo il senso della previsione si ritiene che il periodo indicato sia eccessivo e potrebbe determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra fasce di popolazione in quanto non si comprende il motivo della esclusione per i soggetti che effettivamente risiedono e dimorano nei comuni interessati da un periodo inferiore rispetto a quello indicato, pertanto si chiede la sua modifica sostituendo “da almeno 2 anni…” con “ .. per i periodi inferiori ai due anni la dimora abituale deve coincidere con la data di effettiva residenza ” ( Non bisogna penalizzare chi ha progettato un percorso di vita nelle zone interne , anzi occorrerebbe premiarlo). Possibilmente aumentare l’importo dell’ISEE da €.  6.000 ad almeno €.  8.000;

Art. 11 – Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari

Nel richiamato articolo, relativamente la sospensione del versamento dei tributi è previsto il pagamento degli stessi, allo scadere del termine di sospensione, la corresponsione in unica soluzione ossia attraverso l’accesso a finanziamento agevolato garantito dallo stato, da accendere presso istituti Bancari convenzionati. Pern quanto lodevole la misura, per quanto limitatamente le attività imprenditoriali, commerciali e/o agricole, l’accesso al credito bancario, per quanto agevolato e garantito, potrebbe determinare in futuro difficoltà per gli utilizzatori della misura in quanto limiterebbe comunque l’accesso al credito per la gestione ordinaria dell’azienda.

Si propone che in sostituzione del finanziamento bancario agevolato, le imposte dovute possano essere corrisposte attraverso una congrua dilazione, da praticare direttamente da parte dell’autorità tributaria e comunque non inferiore a 36 mesi dato che gli importi andrebbero a sommarsi a quelli ulteriori nel frattempo.

     Proposte e quesiti

      Inserire la possibilità nelle aree camper moduli abitativi che potrebbero essere utilizzate, a rotazione, ed a pagamento, per dimore a disposizione dei non residenti. Questo permetterebbe di facilitare la vita sociale dei residenti, la possibilità ai non residenti di passare periodi nei luoghi di origine e di aumentare la possibilità di reddito per quelle attività insediate nelle aree SAE. Inoltre si potrebbero avviare nuove occasioni di reddito per la gestione di dette dimore;

Per velocizzare la rimozione delle macerie sarebbe opportuno demandare alle Regioni che attraverso opportuni bandi diano a ditte professionalmente valide l’appalto dei lavori delle macerie.  Occorre, altresì risolvere il problema legato alle liberatorie successive alle ordinanze di demolizioni.  Molti proprietari sono irraggiungibili a causa della parcellizzazione delle proprietà ed è motivo di rallentamento dell’attività di demolizione dei fabbricati pericolanti e di conseguenza si ripercuote sull’attività di rimozione delle macerie

 Tutela dei proprietari con la richiesta di recupero dei beni situati nelle strutture non ancora collassate ma inagibili, mediante presidi di sicurezza, come fasciature, puntellamenti etc..

Valutazione degli indennizzi unitari massimi concedibili per gli immobili classificati “B”. Per noi 370€, per l’Aquila 700 €, peraltro assegnato anche agli immobili classificati “A”. Al momento gli immobili classificati A, seppur inutilizzabili per rischio esterno, sono esclusi da ogni forma di indennizzo.

 Richiesta di revisione del prezzario unico con l’inserimento di tutte le voci relative a tariffe già presenti nei prezzari pubblicati in occasione dei terremoti dell’Aquila e dell’Emilia. A titolo di esempio
si segnala la mancanza delle voci relative agli isolatori sismici, ai sistemi di dissipazione e di alcuni tra i più recenti metodi di intervento post-sisma.

 Mancata possibilità ad oggi del Riacquisto. L’opzione del riacquisto era prevista sia all’Aquila, sia in Emilia. Si vuole conoscere la logica di escludere le nostre zone da questa possibilità. Il riacquisto è la possibilità che viene offerta al proprietario di rinunciare all’immobile, che viene acquisito dallo Stato, dietro indennizzo per il riacquisto di un’altra casa, non necessariamente nello stesso comune.

Richiesta chiarimenti sulla valutazione del numero di incarichi che ogni professionista può eseguire, nell’ambito della ricostruzione. A titolo di esempio, se per un determinato incarico le figure professionali incaricate di progettista strutturale, architettonico, impiantistico del direttore dei lavori e del responsabile del coordinamento della sicurezza sono distinte, non è pensabile che possano essere conteggiate alla stregua di un incarico svolto per intero da un
unico professionista, che ricopra da solo tutte le figure sopraelencate. Alla luce di quanto esposto risulta non realistico l’incremento del 25, 30 e 35% del numero di incarichi gestibile da un team di professionisti. Si ritiene opportuno che per ogni figura professionale fosse posto un limite sui compensi percepibili da ciascuno, per dare a tutti i soggetti le medesime possibilità di lavoro.

 Richiesta a chiunque emetta provvedimenti siano essi leggi, ordinanze o decreti di chiarezza nelle prescrizioni, con impossibilità di interpretazioni e scappatoie che diano la possibilità a chicchessia di intraprendere percorsi non leciti. Ad oggi i provvedimenti emanati, in alcune parti, non risultano essere esaustivi né tanto meno di univoca interpretazione.

Richiesta di chiarimento in merito alla possibilità di contributo per l’eliminazione del rischio esterno, quando il rischio esterno rientra nella stessa proprietà del fabbricato con inagibilità da rischio esterno.

Se un’abitazione è inagibile per rischio esterno dovuto ad una frana attiva su un versante incombente il fabbricato e se il versante e il fabbricato appartengono allo stesso proprietario, a quale tipo di contributo si può accedere per l’eliminazione del rischio?

Sembrerebbe un caso particolare, ma ce ne sono altri del tutto analoghi come ad esempio l’inagibilità di condomini da causa esterna per il cedimento sismoindotto della strada privata di accesso interno. Con quali soldi il condominio può sistemare la strada privata e consentire il recupero dell’agibilità delle abitazioni?

Ultimo punto

Premesso che la redazione dei piani di ricostruzione nelle disposizioni legislative vigenti è affidata all’ufficio speciale per la ricostruzione ( art.3 c3 L. n 229);

la normativa ad oggi vigente prevede forme di partecipazione con le comunità del territorio senza averne codificate forme e contenuti;

Il territorio è il reale protagonista del processo di ricostruzione dei centri urbani distrutti o danneggiati dal sisma;

Viste anche le forme più innovative e contemporanee dell’urbanistica concertata che prevedono la possibilità da parte di soggetti privati e aventi titolo di formulare all’amministrazione proposte per programmi di intervento con valore di strumento urbanistico attuativo;

Si propone pertanto

di introdurre un articolo specifico che preveda la possibilità che la cittadinanza eserciti volontariamente il proprio diritto alla partecipazione e alla concertazione attraverso la redazione interna e presentazione diretta di un piano di ricostruzione di iniziativa popolare.

Gli aventi titolo e portatori di diritti reali, qualora raggiungano la maggioranza qualificata, (pari al 75% del totale), costituiti preliminarmente in consorzio o in altra forma giuridica, possono essere legittimati a presentare come Proponenti all’Ufficio Speciale per la ricostruzione, un piano di ricostruzione del centro urbano di appartenenza, come precedentemente espresso, che a conclusione del suo ordinario iter approvativo, come previsto dalla succitata legge, costituisca strumento urbanistico attuativo.

Questa proposta può essere attuata alle seguenti condizioni:

a) che l’oggetto del piano sia un centro urbano oggettivamente identificato come tale;

b) che lo strumento di pianificazione sia in linea con la programmazione del territorio sociale, economico e fisico e che evidenzi un generale interesse pubblico;

c) che la proposta di piano indichi l’assetto generale del centro urbano, sia nelle componenti private che pubbliche;

d) che lo strumento di pianificazione identifichi i livelli di danno attraverso un’esaustiva compilazione del quadro conoscitivo.